Il cambio di gestore telefonico è divenuta ormai pratica diffusa
sia tra privati sia in ambito aziendale. Spesso però taluni
gestori sono “restii” a consentire al proprio cliente di passare
ad un concorrente e vanno sempre più spesso a violare l’attuale
disciplina vigente per la materia della cosiddetta portabilità,
e nello specifico la Delibera CIR del 7 agosto 2001 n. 19
dell’Autorità per la garanzia delle comunicazioni.
In via preliminare occorre premettere che la procedura della
portabilità ruota intorno a tre soggetti: l’utente che decide
di cambiare gestore mantenendo il proprio numero; l’operatore
cedente/assegnatario (cd Donating/Donor); l’operatore
ricevente (cd Recipient).
Tralasciando la posizione dell’utente, che comunque rileva dal
punto di vista dell’impulso iniziale dell’intera architettura
procedurale, l’attenzione va posta sugli altri due soggetti che
nei fatti rendono effettiva la decisione dell’utente.
In sostanza l’operatore Recipient riceve la richiesta da
parte dell’utente e la “gira” all’operatore Donating.
Ricevuta la documentazione necessaria così come previsto
dall’art. 9 della suddetta delibera, il Donating deve
procedere all’espletamento di tutte le attività interne per la
fornitura della Portabilità Mobile.
Il periodo di realizzazione del passaggio, che inizia con la
ricezione della documentazione di cui sopra e termina con
l’effettivo passaggio ad altro gestore (cut over: data di
inizio delle comunicazioni sulla nuova rete), non può superare
un limite di tempo ben preciso. Non tutti difatti sanno che il
Donating deve provvedere a consentire il passaggio entro
5 giorni lavorativi (art 4, comma 2 Delibera CIR 19/2001).
E ciò indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso
dal contratto.
Inoltre va sottolineato che in base a quanto stabilito dall’art
3, comma 3 gli operatori (Donating) “adeguanocapacità di evasione degli ordinativi della prestazione
di MNP, anche sulla base delle richieste di mercato”.
Ciò vuol dire che in presenza di una copiosa richiesta di
“passaggi ad altro operatore”, il Donating dovrà
predisporre tutta una serie di strumenti idonei all’evasione
completa e tempestiva di tutte le richieste pervenute in modo
tale da rispettare il termine dei 5 giorni lavorativi sopra
citati.
Inoltre, è fatto obbligo all’operatore Donating prestare
il servizio all’utente richiedente il passaggio fino alla data
dell’effettivo inizio (Cut over) delle comunicazioni con
l’altro gestore (Recipient).
Infine, per la corretta quantificazione dei costi, l’Autorità
per la garanzia della comunicazione ha stabilito con delibera
del 28 marzo 2002 n. 7 che il prezzo massimo interoperatore non
possa superare i 10 euro (circa) nel suo valore massimo.
Ma se il gestore non rispetta la normativa vigente - come spesso
lamentano operatori del settore che non riescono ad accontentare
i propri clienti in tempi rapidi – che tipo di tutela può essere
adottata?
In caso di inosservanza di quanto sopra, va presentata denuncia
all’Autorità delle Comunicazioni che provvederà con idonee
sanzioni a richiamare il gestore inadempiente. Ciò non esclude
ovviamente azioni civili che possono essere intraprese sia dal
cliente che non ha ottenuto nei tempi di legge il passaggio al
gestore di suo interesse, sia da parte del gestore Recipient
che potrà ovviamente intraprendere un’azione che miri al
risarcimento per la momentanea perdita di clientela nonché per
concorrenza sleale.
Non in ultimo occorre considerare la posizione degli operatori
che si pongono come erogatori del servizio di assistenza nel
passaggio del cliente da un gestore all’altro. Spesso infatti
agli occhi del cliente la colpa maggiore è proprio
dell’operatore, del negoziante a cui si rivolge. In questo caso
anche quest’ultimo può adire le vie giudiziarie per un
risarcimento danni di perdita clienti e danno di immagine.
Ovviamente i risarcimenti potrebbero far pensare a cifre
irrisorie, ma riuscire a dimostrare la ripetitività da parte di
taluni gestori nel resistere a lasciar andare via un cliente,
potrebbero contribuire ad aumentare il risarcimento ed a
“stoppare” la condotta sleale del Donating.
Telecomunicazioni
e radiofrequenze
Per
comprendere il substrato normativo riferibile alle
telecomunicazioni occorre fissare alcuni punti fermi onde
chiarire, in primo luogo, qual è l’oggetto disciplinato e quale
natura esso abbia. I servizi di telecomunicazioni, da un punto
di vista tecnico, possono distinguersi in sevizi che rendono
possibile una comunicazione nello stesso ambiente, impresa,
istituzione (compresi quelli che consentono di attingere ai
medesimi dati), servizi che rendono possibile una comunicazione
fra un numero predeterminato di soggetti che hanno una comune
dipendenza dalla stessa impresa o istituzione (es. sistemi di
prenotazione voli aerei o ferroviari) e infine servizi aperti a
tutti, al pubblico, per comunicare tra loro o con il gestore.
Dal punto di vista del contenuto si può, inoltre, parlare di
servizi di comunicazione interpersonale fra un numero chiuso di
persone, servizi di comunicazione interpersonale fra un numero
aperto di persone e servizi di accesso a banche dati per
reperire informazioni. Tali sistemi si avvalgono essenzialmente
di reti via cavo ed in via residuale via etere (radiofrequenze –
satellite) e il gestore della rete è colui che garantisce, da un
punto di vista tecnico, la bontà ed il buon funzionamento delle
comunicazioni, sebbene nella realtà esso svolga anche una serie
di servizi ulteriori che prospettano, tra le altre,
problematiche afferenti il diritto alla concorrenza. Diverso dal
gestore è, invece, il fornitore del servizio che può avvalersi
di una propria rete oppure appoggiarsi ad un Centro Servizi per
usufruire di elaboratori e connessioni il cui acquisto sarebbe
eccessivamente oneroso; infine, ma non ultimo per importanza, vi
è l’utente. Il termine telecomunicazione indica una
comunicazione a distanza consentita attraverso l’energia
elettrica o elettromagnetica, e con ciò alternativa alla
comunicazione attraverso la materia; orbene, le emissioni di
frequenze herziane che consentono la telecomunicazione
costituiscono energie, pertanto beni mobili ex art. 814 c.c.,
ciò che specifica il tipo di diritto del soggetto assegnatario
di radiofrequenze. Tali onde si propagano nello spazio per poi
essere captate e trasformate in impulsi, suoni, immagini, testi
ecc, tanto che tale flessibilità e completezza del linguaggio
comunicativo ha ispirato la costituzione dell’Unione
Internazionale per le Telecomunicazioni. La disciplina è molto
variegata, dall’emissioni satellitari, a quelle aeromobili,
telegrafiche, radiotelevisive, mobili, marittime ecc., ed un
ruolo essenziale lo assumono i c.d. Piani Nazionali di
Ripartizione delle Frequenze, atti amministrativi che assegnano
talune gamme di frequenze a taluni servizi. Naturalmente tali
atti debbono essere presi in un quadro di accordi internazionali
per far si che talune frequenze (es: militari in uno Stato) non
coincidano con altre (es. civili) in un altro Stato, si pensi
alle convenzioni del mare, suddivise in acque territoriali e
non, oppure quelle per lo spazio aereo. In ordine ai
provvedimenti nazionali, sotto forma di Decreti Ministeriali e
non più fondati sul D.P.R. 156/73 (c.d. Codice Postale) che
attribuiva una riserva di Stato in materia di telecomunicazioni,
si può vedere che sin dal R.D. 1067/23 sulle telecomunicazioni
senza filo, viene attribuita all’Amministrazione la scelta e
l’assegnazione delle frequenze. La liberalizzazione dell’etere,
prima nella radiodiffusione e poi nelle telecomunicazioni, non
consente di affermare in modo assiomatico che vi sia stata anche
una liberalizzazione delle onde elettromagnetiche; esempio
lampante sono le telecomunicazioni ad uso privato (es:
telecomando a distanza della chiusura auto) per le quali le
frequenze vengono determinate a priori con un rinvio a normative
tecniche e, solo successivamente, esse possono essere
liberamente utilizzate. Ciò però non ci dice ancora nulla in
ordine alla natura giuridica della disciplina delle
telecomunicazioni, visto che si è soltanto accennato al fatto
che le radiofrequenze possano essere considerate come beni
mobili che lo Stato gestisce. Senza dubbio, se è lo Stato a
gestire tali beni è intuibile che essi siano pubblici, ma non si
potrà parlare di beni demaniali ex art. 822-825 c.c. in quanto,
pur rientrando in tale categoria anche i diritti, ossia
situazioni giuridiche attive, tali norme pongono un’elencazione
tassativa (es. lido del mare, spiagge, fiumi, torrenti, laghi,
strade, autostrade, ferrovie, ecc), mentre l’art. 826 afferma
che i beni non elencati tra quelli demaniali di proprietà dello
Stato fanno parte del suo patrimonio, compreso il patrimonio
indisponibile. Dunque il primo assunto per poter pensare ad uno
studio dettagliato della normativa sulle telecomunicazioni è
proprio quello di considerare le radiofrequenze come beni
pubblici afferenti il patrimonio indisponibile dello Stato ex
art. 826 c.c., sempre che esse siano destinate ad un pubblico
servizio. Peraltro, se servizio pubblico è quello offerto
indistintamente a tutti, per esclusione tutte le
telecomunicazioni ad uso non privato avranno ad oggetto le
radiofrequenze pubbliche ascrivibili al patrimonio dello Stato.
Anche il sopra citato telecomando dell’auto farà parte di questa
categoria in quanto l’uso privato non lede i diritti dello
Stato, poiché la stessa facoltà di uso privato è disciplinata
dalla legge che rinvia a regolamenti per l’utilizzo di tale
patrimonio in ossequio a quanto prescrive l’art. 828 c.c.. Da
notare, inoltre, che il secondo comma dell’art. 828 afferma che
i beni indisponibili non possono essere sottratti alla loro
destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge, e ciò spiega
il costante controllo pubblico sull’uso delle radiofrequenze, in
particolare sulla destinazione delle gamme di frequenze. Se
dunque le radiofrequenze sono beni del patrimonio indisponibile
dello Stato, si comprende come la libertà di impresa nelle
telecomunicazioni sia realizzabile solo attraverso lo strumento
della licenza, talché occorra individuare in primo luogo chi è
concretamente il soggetto licenziante. Orbene, la legge n.
249/97 elenca tra le competenze della Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni quella di ripartire le frequenze, ma ciò non
significa ancora assegnazione. Prima del 2001, nel rispetto del
citato Codice Postale, l’assegnazione spettava
all’amministrazione nell’ambito del regolamento internazionale
per le radiocomunicazioni; tale disposizione ispirò, peraltro,
il DM 31.01.83 che all’art. 5 indica la competenza dell’allora
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni quale soggetto
licenziante. Di fatto, tuttavia, il sistema di assegnazione
veniva gestito dall’apposita Autorità, almeno sino all’entrata
in vigore della legge 66/2001 che ridisegna completamente
l’assetto legislativo preesistente e, solo apparentemente,
apporta mere modifiche alla legge 297/97, nonché al combinato
disposto con il D.P.R. 318/97 (che infatti prevedeva il completo
trasferimento delle competenze in materia di telecomunicazioni e
radiotelevisione dal Ministero all’Autorità, dove il primo era
solo un soggetto ausiliario del secondo). Con la legge del 2001
tutte le competenze vengono restituite al Ministero delle
comunicazioni, il cui accentramento ha fatto sorgere dubbi su
una materia che dovrebbe essere trattata da un soggetto autonomo
e non politicizzato. Tuttavia, per quanto riguarda le
radiofrequenze, spetta all’Autorità la predisposizione dei piani
di assegnazione di frequenze sonore e televisive in tecnica
digitale, ma le licenze sono comunque assegnate dal Ministero
sulla base di un regolamento adottato dall’Autorità; lo stesso
dicasi per le frequenze locali per i c.d. multimedia wireless
system. Dunque, l’Autorità predispone il quadro normativo e
regolamentare, il Ministero rilascia licenze, autorizzazioni,
abilitazioni. Tale suddivisione di competenze presenta tuttavia
limiti nel coordinare azioni e provvedimenti nei confronti delle
imprese più dinamiche, bisognose di celerità ed efficienza in un
mondo caratterizzato dal frenetico sviluppo tecnologico. In
particolare, l’esigenza di raccordo si manifesta maggiormente
nelle procedure di assegnazione di licenze che utilizzano scarse
risorse, ossia poche frequenze, il che determina anche un
problema di tipo economico e non soltanto giuridico; anche le
risorse oggi abbondanti, domani potrebbero risultare scarse. La
nuova norma non dice altresì, chi debba pronunciarsi in tema di
modifica, revoca e controllo delle autorizzazioni rilasciate
dall’autorità prima dell’entrata in vigore della legge, anche se
pare si debba sempre far riferimento al Ministero. Quanto alle
concrete procedure di assegnazione l’art. 6 prevede il rilascio
di una licenza individuale in caso di frequenze radio, anche con
procedura di licitazione, ma si badi bene che tali assegnazioni
non hanno nulla a che vedere con la normativa e le procedure
degli Appalti Pubblici perché non è lo Stato che paga un
corrispettivo per un servizio reso da un privato, bensì
l’opposto. Concludendo, tali licenze possono essere di due tipi
a seconda che riguardino il mero utilizzo di strutture fisiche
delle quali il licenziatario è proprietario, oppure riguardino
le radiofrequenze che, come si è visto, sono beni pubblici.
Orbene, in questo caso occorrono due atti, uno autorizzativo per
l’attività e l’altro concessorio per l’utilizzo delle
radiofrequenze.
Videosorveglianza e
enti locali
È
ormai palesemente noto che gli enti locali, ed in particolare
i Comuni, si avvalgono, per lo svolgimento di alcune attività
istituzionali, di sistemi di videosorveglianza del territorio,
finalizzati al controllo del traffico cittadino, (in
particolar modo nelle tanto decantate zone a traffico limitato
– Z.T.L. - ) al telecontrollo ambientale, al presidio di
monumenti o luoghi pubblici ed in generale al controllo del
territorio nei punti più strategici.
Benché queste attività vengano svolte per attinenti finalità
istituzionali –per cui non è richiesto il
consenso al trattamento dei dati personali da parte
dell’interessato - i Comuni devono adeguare le modalità di
ripresa delle immagini ai principi cardine previsti dal Codice
privacy. Tra le cautele da adottare, in primis,
vi è quella di limitare le possibilità di ingrandimento delle
riprese e il livello di dettaglio sui tratti somatici delle
persone inquadrate dalle telecamere, quando, conformemente al
principio di necessità, di proporzionalità e di non eccedenza
sancito dal Codice, le medesime finalità possono essere
raggiunte e perseguite indipendentemente dall’utilizzo di
tecniche informatiche particolarmente invasive dei diritti e
della dignità dell’interessato, che il Codice privacy impone,
comunque, di rispettare.
La
materia presenta numerose implicazioni con la disciplina sulla
riservatezza dei dati personali e l'Autorità Garante ha avuto
modo più volte modo di intervenire sull'argomento in svariate
occasioni, essendo ormai invalso presso le amministrazioni
locali il ricorso a sistemi informatici di sorveglianza del
territorio, in particolar modo per il monitoraggio
dell’accesso ai centri storici, o installazione di telecamere
con efficacia deterrente delle violazioni del codice della
strada.
I
sistemi di rilevazione devono, pertanto, essere attivati dal
Comune di riferimento in presenza di un quadro articolato di
garanzie dei diritti dei cittadini. Il rispetto dei principi
basilari del Codice privacy è “condicio sine qua
non” per l’installazione delle moderne apparecchiature, a
prescindere dal fatto che i dati raccolti attraverso la
videosorveglianza siano trattati per finalità istituzionali.
Gli
obiettivi che il Comune intende perseguire con i sistemi di
video sorveglianza, devono, innanzitutto, essere confacenti
con le funzioni istituzionali demandate agli enti locali dalle
norme nazionali, dall'ordinamento della polizia municipale o
dagli statuti e dai regolamenti comunali. I sistemi installati
devono inoltre, essere conformi alle misure di sicurezza
previste dal Codice privacy per evitare i rischi di
distruzione, perdita, anche accidentale, o accesso non
autorizzato ai dati.
L'ente locale deve, altresì, assolvere all'obbligo di
informare (secondo quanto previsto dall’art. 13) i cittadini
sulle finalità perseguite con i sistemi di videosorveglianza e
sui diritti riconosciuti agli interessati (in questo caso i
cittadini) dal Codice privacy, per esempio mediante
l'affissione di cartelli-avvisi in prossimità delle telecamere
o degli impianti di telecontrollo.
Il Garante, con provvedimento generale del 29
aprile 2004, ha anche avuto modo di sollecitare i
Comuni a procedere ad una localizzazione più precisa delle
telecamere nei vari punti della città e ad adottare
accorgimenti tecnici che consentano di limitare le possibilità
di ingrandimento o il livello di definizione delle immagini e
dei volti delle persone, al fine di assicurare il rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione
agli scopi perseguiti con l'attività di videosorveglianza.
Ciò significa, per esempio, che devono essere evitate riprese
di persone in prossimità di telecamere utilizzate
esclusivamente allo scopo di prevenire le violazioni del
codice della strada e che vanno rigorosamente rispettate le
norme che vietano l'installazione di sistemi di controllo a
distanza nei luoghi di lavoro (come previsto, tra l’altro,
nello Statuto dei Lavoratori – legge 300/1970).
Il Comune deve inoltre individuare i soggetti legittimati ad
accedere alle registrazioni e chiarire e indicare il soggetto
o la struttura a cui il cittadino si può rivolgere per
esercitare il diritto di rettifica, aggiornamento o
cancellazione delle informazioni che lo riguardano.
Particolari garanzie devono, poi, essere osservate in ordine
all'analisi dei flussi di traffico che devono avvenire con
modalità che salvaguardino l'anonimato dei dati personali
raccolti anche nella fase successiva alla registrazione delle
immagini (come, infatti, notiamo dai mass-media, le riprese
televisive degli enti preposti al monitoraggio dei flussi di
traffico nelle strade cittadine o nelle autostrade, avviene
sempre “dall’alto”, evitando cioè di riprendere
l’autoveicolo in modo tale, per es., da scorgere il numero di
targa – infatti, tale tipo di ripresa, che costituisce,
ricordiamo, trattamento di dati personali, sarebbe eccedente
e non pertinente rispetto allo scopo da raggiungere - ).
Diversamente nel caso in cui, per es., le strade fossero
dotate di apparecchi di video sorveglianza montati per
finalità attinenti la violazione del codice della strada o
delle disposizioni deliberative del comune sull’accesso dei
veicoli nelle zone a traffico limitato. Infatti, in questo
caso, la finalità istituzionale da perseguire richiede
necessariamente che il sistema di video sorveglianza debba
“spingersi” oltre, e cioè essere preordinato in modo tale da
poter tecnicamente scorgere il numero di targa del soggetto
che compie l’infrazione, identificando così, quanto meno
indirettamente, il titolare del veicolo.
Pubblica
amministrazione
Aspetti legali concernenti l'interazione tra la pubblica
amministrazione e l'informatica (v. ad esempio firma
digitale).
E-government: termine che indica
Electronic Government, ovvero applicazione delle nuove
tecnologie internet e delle ultime forme di comunicazione,
alla pubblica amministrazione al fine di ridurre i costi e
velocizzare i tempi di realizzazione dei servizi prestati,
per una ottimizzazione della PA.
E-procurement: utilizzo da parte degli
enti pubblici, di strumenti informatici nelle procedure di
acquisto di beni e servizi.
Gare telematiche: gare che si
differenziano da quelle tradizionali sia per l'utilizzo
dello strumento informatico sia per la disciplina che il
legislatore ha riservato per le fasi del bando di
abilitazione e dell'avviso di gara.
Firma digitale: il risultato della
procedura informatica basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica una privata, che
consente al sottoscrittore tramite la chiave privata ed al
destinatario mediante quella pubblica, rispettivamente di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.
Firma elettronica: l'insieme dei dati
in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici utilizzati
come metodo di autenticazione informatica.
Firma elettronica avanzata: firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua
univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata
ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati.
Firma elettronica qualificata: firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato
qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma. Documento informatico:
qualunque supporto informatico contenente dati o
informazioni aventi efficacia probatoria o programmi
specificamente destinati ad elaborarli.
Crittografia: scrittura in codice di un testo
informatico.
Eurotec Impianti S.n.c.
Via Caduti Del Lavoro, 19 - 20047 Brugherio (MI)
Telefono: 039/2142365- Fax: 039/2875958 eurotec@eurotec-impianti.it