CONSULENZA

Portabilità del numero, cosa aspettarsi?

Il cambio di gestore telefonico è divenuta ormai pratica diffusa sia tra privati sia in ambito aziendale.  Spesso però taluni gestori sono “restii” a consentire al proprio cliente di passare ad un concorrente e vanno sempre più spesso a violare l’attuale disciplina vigente per la materia della cosiddetta portabilità, e nello specifico la  Delibera CIR del 7 agosto 2001 n. 19 dell’Autorità per la garanzia delle comunicazioni.

In via preliminare occorre premettere che la procedura della portabilità  ruota intorno a tre soggetti: l’utente che decide di cambiare gestore mantenendo il proprio numero; l’operatore cedente/assegnatario (cd Donating/Donor); l’operatore ricevente (cd Recipient).

Tralasciando la posizione dell’utente, che comunque rileva dal punto di vista dell’impulso iniziale dell’intera architettura procedurale, l’attenzione va posta sugli altri due soggetti che nei fatti rendono effettiva la decisione dell’utente.

In sostanza l’operatore Recipient riceve la richiesta da parte dell’utente e la “gira” all’operatore Donating.  Ricevuta la documentazione necessaria così come previsto dall’art. 9 della suddetta delibera, il Donating deve procedere all’espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Portabilità Mobile.

Il periodo di realizzazione del passaggio, che inizia con la ricezione della documentazione di cui sopra e termina con l’effettivo passaggio ad altro gestore (cut over: data di inizio delle comunicazioni sulla nuova rete), non può superare un limite di tempo ben preciso. Non tutti difatti sanno che il Donating deve provvedere a consentire il passaggio entro  5 giorni lavorativi (art 4, comma 2 Delibera CIR 19/2001).

E ciò indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso dal contratto.

Inoltre va sottolineato che in base a quanto stabilito dall’art 3, comma 3 gli operatori (Donating) “adeguano capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di MNP, anche sulla base delle richieste di mercato”.

Ciò vuol dire che in presenza di una copiosa richiesta di “passaggi ad altro operatore”, il Donating  dovrà predisporre tutta una serie di strumenti idonei all’evasione completa e tempestiva di tutte le richieste pervenute in modo tale da rispettare il termine dei 5 giorni lavorativi sopra citati.

Inoltre, è fatto obbligo all’operatore Donating prestare il servizio all’utente richiedente il passaggio fino alla data dell’effettivo inizio (Cut over) delle comunicazioni con l’altro gestore (Recipient).

Infine, per la corretta quantificazione dei costi, l’Autorità per la garanzia della comunicazione ha stabilito con delibera del 28 marzo 2002 n. 7 che il prezzo massimo interoperatore non possa superare i 10 euro (circa) nel suo valore massimo.

 

Ma se il gestore non rispetta la normativa vigente - come spesso lamentano operatori del settore che non riescono ad accontentare i propri clienti in tempi rapidi – che tipo di tutela può essere adottata?

In caso di inosservanza di quanto sopra, va presentata denuncia all’Autorità delle Comunicazioni che provvederà con idonee sanzioni a richiamare il gestore inadempiente. Ciò non esclude ovviamente  azioni civili che possono essere intraprese sia dal cliente che non ha ottenuto nei tempi di legge il passaggio al gestore di suo interesse, sia da parte del gestore Recipient che potrà ovviamente intraprendere un’azione che miri al risarcimento per la momentanea perdita di clientela nonché per concorrenza sleale.

Non in ultimo occorre considerare la posizione degli operatori che si pongono come erogatori del servizio di assistenza nel passaggio del cliente da un gestore all’altro. Spesso infatti agli occhi del cliente la colpa maggiore è proprio dell’operatore, del negoziante a cui si rivolge. In questo caso anche quest’ultimo può adire le vie giudiziarie per un risarcimento danni di perdita clienti e danno di immagine. Ovviamente i risarcimenti potrebbero far pensare a cifre irrisorie, ma riuscire a dimostrare la ripetitività da parte di taluni gestori nel resistere a lasciar andare via un cliente, potrebbero contribuire ad aumentare il risarcimento ed a “stoppare” la condotta sleale del Donating.

 

Telecomunicazioni e radiofrequenze

Per comprendere il substrato normativo riferibile alle telecomunicazioni occorre fissare alcuni punti fermi onde chiarire, in primo luogo, qual è l’oggetto disciplinato e quale natura esso abbia. I servizi di telecomunicazioni, da un punto di vista tecnico, possono distinguersi in sevizi che rendono possibile una comunicazione nello stesso ambiente, impresa, istituzione (compresi quelli che consentono di attingere ai medesimi dati),  servizi che rendono possibile una comunicazione fra un numero predeterminato di soggetti che hanno una comune dipendenza dalla stessa impresa o istituzione (es. sistemi di prenotazione voli aerei o ferroviari) e infine  servizi aperti a tutti, al pubblico, per comunicare tra loro o con il gestore. Dal punto di vista del contenuto si può, inoltre, parlare di servizi di comunicazione interpersonale fra un numero chiuso di persone, servizi di comunicazione interpersonale fra un numero aperto di persone e servizi di accesso a banche dati per reperire informazioni. Tali sistemi si avvalgono essenzialmente di reti via cavo ed in via residuale via etere (radiofrequenze – satellite) e il gestore della rete è colui che garantisce, da un punto di vista tecnico, la bontà ed il buon funzionamento delle comunicazioni, sebbene nella realtà esso svolga anche una serie di servizi ulteriori che prospettano, tra le altre, problematiche afferenti il diritto alla concorrenza. Diverso dal gestore è, invece, il fornitore del servizio che può avvalersi di una propria rete oppure appoggiarsi ad un Centro Servizi per usufruire di elaboratori e connessioni il cui acquisto sarebbe eccessivamente oneroso; infine, ma non ultimo per importanza, vi è l’utente. Il termine telecomunicazione indica una comunicazione a distanza consentita attraverso l’energia elettrica o elettromagnetica, e con ciò alternativa alla comunicazione attraverso la materia; orbene, le emissioni di frequenze herziane che consentono la telecomunicazione costituiscono energie, pertanto beni mobili ex art. 814 c.c., ciò che specifica il tipo di diritto del soggetto assegnatario di radiofrequenze. Tali onde si propagano nello spazio per poi essere captate e trasformate in impulsi, suoni, immagini, testi ecc, tanto che tale flessibilità e completezza del linguaggio comunicativo ha ispirato la costituzione dell’Unione Internazionale per le Telecomunicazioni. La disciplina è molto variegata, dall’emissioni satellitari, a quelle aeromobili, telegrafiche, radiotelevisive, mobili, marittime ecc., ed un ruolo essenziale lo assumono i c.d. Piani Nazionali di Ripartizione delle Frequenze, atti amministrativi che assegnano talune gamme di frequenze a taluni servizi. Naturalmente tali atti debbono essere presi in un quadro di accordi internazionali per far si che talune frequenze (es: militari in uno Stato) non coincidano con altre (es. civili) in un altro Stato, si pensi alle convenzioni del mare, suddivise in acque territoriali e non, oppure quelle per lo spazio aereo. In ordine ai provvedimenti nazionali, sotto forma di Decreti Ministeriali e non più fondati sul D.P.R. 156/73  (c.d. Codice Postale) che attribuiva una riserva di Stato in materia di telecomunicazioni, si può vedere che sin dal R.D. 1067/23 sulle telecomunicazioni senza filo, viene attribuita all’Amministrazione la scelta e l’assegnazione delle frequenze. La liberalizzazione dell’etere, prima nella radiodiffusione e poi nelle telecomunicazioni, non consente di affermare in modo assiomatico che vi sia stata anche una liberalizzazione delle onde elettromagnetiche; esempio lampante sono le telecomunicazioni ad uso privato (es: telecomando a distanza della chiusura auto) per le quali le frequenze vengono determinate a priori con un rinvio a normative tecniche e, solo successivamente, esse possono essere liberamente utilizzate. Ciò però non ci dice ancora nulla in ordine alla natura giuridica della disciplina delle telecomunicazioni, visto che si è soltanto accennato al fatto che le radiofrequenze possano essere considerate come beni mobili che lo Stato gestisce. Senza dubbio, se è lo Stato a gestire tali beni è intuibile che essi siano pubblici, ma non si potrà parlare di beni demaniali ex art. 822-825 c.c. in quanto, pur rientrando in tale categoria anche i diritti, ossia situazioni giuridiche attive, tali norme pongono un’elencazione tassativa (es. lido del mare, spiagge, fiumi, torrenti, laghi, strade, autostrade, ferrovie, ecc), mentre l’art. 826 afferma che i beni non elencati tra quelli demaniali di proprietà dello Stato fanno parte del suo patrimonio, compreso il patrimonio indisponibile. Dunque il primo assunto per poter pensare ad uno studio dettagliato della normativa sulle telecomunicazioni è proprio quello di considerare le radiofrequenze come beni pubblici afferenti il patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 826 c.c., sempre che esse siano destinate ad un pubblico servizio. Peraltro, se servizio pubblico è quello offerto indistintamente a tutti, per esclusione tutte le telecomunicazioni ad uso non privato avranno ad oggetto le radiofrequenze pubbliche ascrivibili al patrimonio dello Stato. Anche il sopra citato telecomando dell’auto farà parte di questa categoria in quanto l’uso privato non lede i diritti dello Stato, poiché la stessa facoltà di uso privato è disciplinata dalla legge che rinvia a regolamenti per l’utilizzo di tale patrimonio in ossequio a quanto prescrive l’art. 828 c.c.. Da notare, inoltre, che il secondo comma dell’art. 828 afferma che i beni indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge, e ciò spiega il costante controllo pubblico sull’uso delle radiofrequenze, in particolare sulla destinazione delle gamme di frequenze. Se dunque le radiofrequenze sono beni del patrimonio indisponibile dello Stato, si comprende come la libertà di impresa nelle telecomunicazioni sia realizzabile solo attraverso lo strumento della licenza, talché occorra individuare in primo luogo chi è concretamente il soggetto licenziante. Orbene, la legge n. 249/97 elenca tra le competenze della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quella di ripartire le frequenze, ma ciò non significa ancora assegnazione. Prima del 2001, nel rispetto del citato Codice Postale, l’assegnazione spettava all’amministrazione nell’ambito del regolamento internazionale per le radiocomunicazioni; tale disposizione ispirò, peraltro,  il DM 31.01.83 che all’art. 5 indica la competenza dell’allora Ministero delle poste e delle telecomunicazioni quale soggetto licenziante. Di fatto, tuttavia, il sistema di assegnazione veniva gestito dall’apposita Autorità, almeno sino all’entrata in vigore della legge 66/2001 che ridisegna completamente l’assetto legislativo preesistente e, solo apparentemente, apporta mere modifiche alla legge 297/97, nonché al combinato disposto con il D.P.R. 318/97 (che infatti prevedeva il completo trasferimento delle competenze in materia di telecomunicazioni e radiotelevisione dal Ministero all’Autorità, dove il primo era solo un soggetto ausiliario del secondo). Con la legge del 2001 tutte le competenze vengono restituite al Ministero delle comunicazioni, il cui accentramento ha fatto sorgere dubbi su una materia che dovrebbe essere trattata da un soggetto autonomo e non politicizzato. Tuttavia, per quanto riguarda le radiofrequenze, spetta all’Autorità la predisposizione dei piani di assegnazione di frequenze sonore e televisive in tecnica digitale, ma le licenze sono comunque assegnate dal Ministero sulla base di un regolamento adottato dall’Autorità; lo stesso dicasi per le frequenze locali per i c.d. multimedia wireless system. Dunque, l’Autorità predispone il quadro normativo e regolamentare, il Ministero rilascia licenze, autorizzazioni, abilitazioni. Tale suddivisione di competenze presenta tuttavia limiti nel coordinare azioni e provvedimenti nei confronti delle imprese più dinamiche, bisognose di celerità ed efficienza in un mondo caratterizzato dal frenetico sviluppo tecnologico. In particolare, l’esigenza di raccordo si manifesta maggiormente nelle procedure di assegnazione di licenze che utilizzano scarse risorse, ossia poche frequenze, il che determina anche un problema di tipo economico e non soltanto giuridico; anche le risorse oggi abbondanti, domani potrebbero risultare scarse. La nuova norma non dice altresì, chi debba pronunciarsi in tema di modifica, revoca e controllo delle autorizzazioni rilasciate dall’autorità prima dell’entrata in vigore della legge, anche se pare si debba sempre far riferimento al Ministero. Quanto alle concrete procedure di assegnazione l’art. 6 prevede il rilascio di una licenza individuale in caso di frequenze radio, anche con procedura di licitazione, ma si badi bene che tali assegnazioni non hanno nulla a che vedere con la normativa e le procedure degli Appalti Pubblici perché non è lo Stato che paga un corrispettivo per un servizio reso da un privato, bensì l’opposto. Concludendo, tali licenze possono essere di due tipi a seconda che riguardino il mero utilizzo di strutture fisiche delle quali il licenziatario è proprietario, oppure riguardino le radiofrequenze che, come si è visto, sono beni pubblici. Orbene, in questo caso occorrono due atti, uno autorizzativo per l’attività e l’altro concessorio per l’utilizzo delle radiofrequenze.


Videosorveglianza e enti locali

È ormai palesemente noto che gli enti locali, ed in particolare i Comuni, si avvalgono, per lo svolgimento di alcune attività istituzionali, di sistemi di videosorveglianza del territorio, finalizzati al controllo del traffico cittadino, (in particolar modo nelle tanto decantate zone a traffico limitato – Z.T.L. - ) al telecontrollo ambientale, al presidio di monumenti o luoghi pubblici ed in generale al controllo del territorio nei punti più strategici.

Benché queste attività vengano svolte per attinenti finalità istituzionali – per cui non è richiesto il  consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’interessato -  i Comuni devono adeguare le modalità di ripresa delle immagini ai principi cardine previsti dal Codice privacy. Tra le cautele da adottare, in primis, vi è quella di limitare le possibilità di ingrandimento delle riprese e il livello di dettaglio sui tratti somatici delle persone inquadrate dalle telecamere, quando, conformemente al principio di necessità, di proporzionalità e di non eccedenza sancito dal Codice, le medesime finalità possono essere raggiunte e perseguite indipendentemente dall’utilizzo di tecniche informatiche particolarmente invasive dei diritti e della dignità dell’interessato, che il Codice privacy impone, comunque, di  rispettare.  

La materia presenta numerose implicazioni con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali e l'Autorità Garante ha avuto modo più volte modo  di intervenire sull'argomento in svariate occasioni, essendo ormai invalso presso le amministrazioni locali il ricorso a sistemi informatici di sorveglianza del territorio, in particolar modo per il monitoraggio dell’accesso ai centri storici, o installazione di telecamere con efficacia deterrente delle violazioni del codice della strada.

I sistemi di rilevazione devono, pertanto, essere attivati dal Comune di riferimento in presenza di un quadro articolato di garanzie dei diritti dei cittadini. Il rispetto dei principi basilari del Codice privacy è “condicio sine qua non” per l’installazione delle moderne apparecchiature, a prescindere dal fatto che i dati raccolti attraverso la videosorveglianza siano trattati per finalità istituzionali.

Gli obiettivi che il Comune intende perseguire con i sistemi di video sorveglianza, devono, innanzitutto, essere confacenti con le funzioni istituzionali demandate agli enti locali dalle norme nazionali, dall'ordinamento della polizia municipale o dagli statuti e dai regolamenti comunali. I sistemi installati devono inoltre, essere conformi alle misure di sicurezza previste dal Codice privacy per evitare i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, o accesso non autorizzato ai dati.

L'ente locale deve, altresì, assolvere all'obbligo di informare (secondo quanto previsto dall’art. 13) i cittadini sulle finalità perseguite con i sistemi di videosorveglianza e sui diritti riconosciuti agli interessati (in questo caso i cittadini) dal Codice privacy, per esempio mediante l'affissione di cartelli-avvisi in prossimità delle telecamere o degli impianti di telecontrollo.

Il Garante, con provvedimento generale del 29 aprile 2004, ha anche avuto modo di sollecitare i Comuni a procedere ad una localizzazione più precisa delle telecamere nei vari punti della città e ad adottare accorgimenti tecnici che consentano di limitare le possibilità di ingrandimento o il livello di definizione delle immagini e dei volti delle persone, al fine di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti con l'attività di videosorveglianza.

Ciò significa, per esempio, che devono essere evitate riprese di persone in prossimità di telecamere utilizzate esclusivamente allo scopo di prevenire le violazioni del codice della strada e che vanno rigorosamente rispettate le norme che vietano l'installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro (come previsto, tra l’altro, nello Statuto dei Lavoratori – legge 300/1970).

Il Comune deve inoltre individuare i soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni e chiarire e indicare il soggetto o la struttura a cui il cittadino si può rivolgere per esercitare il diritto di rettifica, aggiornamento o cancellazione delle informazioni che lo riguardano.

Particolari garanzie devono, poi, essere osservate in ordine all'analisi dei flussi di traffico che devono avvenire con modalità che salvaguardino l'anonimato dei dati personali raccolti anche nella fase successiva alla registrazione delle immagini (come, infatti, notiamo dai mass-media, le riprese televisive degli enti preposti al monitoraggio dei flussi di traffico nelle strade cittadine o nelle autostrade, avviene sempre “dall’alto”, evitando cioè di riprendere l’autoveicolo in modo tale, per es., da scorgere il numero di targa – infatti, tale tipo di ripresa, che costituisce, ricordiamo, trattamento di dati personali, sarebbe eccedente  e non pertinente rispetto allo scopo da raggiungere - ).

Diversamente nel caso in cui, per es., le strade fossero dotate di apparecchi di video sorveglianza montati per finalità attinenti la violazione del codice della strada o delle disposizioni deliberative del comune sull’accesso dei veicoli nelle zone a traffico limitato. Infatti, in questo caso, la finalità istituzionale da perseguire richiede necessariamente che il sistema di video sorveglianza debba “spingersi” oltre, e cioè essere preordinato in modo tale da poter tecnicamente scorgere il numero di targa del soggetto che compie l’infrazione, identificando così, quanto meno indirettamente, il titolare del veicolo.

 

Pubblica amministrazione

Aspetti legali concernenti l'interazione tra la pubblica amministrazione e l'informatica (v. ad esempio firma digitale).

  • E-government: termine che indica Electronic Government, ovvero applicazione delle nuove tecnologie internet e delle ultime forme di comunicazione, alla pubblica amministrazione al fine di ridurre i costi e velocizzare i tempi di realizzazione dei servizi prestati, per una ottimizzazione della PA.
  • E-procurement: utilizzo da parte degli enti pubblici, di strumenti informatici nelle procedure di acquisto di beni e servizi.
  • Gare telematiche: gare che si differenziano da quelle tradizionali sia per l'utilizzo dello strumento informatico sia per la disciplina che il legislatore ha riservato per le fasi del bando di abilitazione e dell'avviso di gara.
  • Firma digitale: il risultato della procedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata ed al destinatario mediante quella pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
  • Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici utilizzati come metodo di autenticazione informatica.
  • Firma elettronica avanzata: firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
  • Firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. Documento informatico: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
  • Crittografia: scrittura in codice di un testo informatico.

 

 

 



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